Cooperative sociali di cui alla LR 24/1988 e loro consorzi operanti nei settori di cui ai progetti e iscritti al registro regionale
LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1988, N. 24
Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale
Art. 3
(Definizione di cooperative sociali)
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
2. Esse operano attraverso le seguenti attività d’impresa, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio:
a) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.