Amianto
Cos'è e quali sono i rischi per la salute
L’amianto (o asbesto) è un minerale che in passato è stato largamente utilizzato nella costruzione e nelle coperture degli edifici (in particolare tra il 1960 e il 1985), spesso per ottenere isolamento termico, acustico o a scopo antincendio.
L’amianto può trovarsi in matrice friabile, utilizzato come materiale isolante, o in matrice compatta, come il cemento-amianto o il vinilamianto.
La presenza di amianto libero o in matrice friabile è piuttosto limitata, mentre i materiali in matrice compatta sono più diffusi.
Le fibre di amianto inalate possono causare gravi malattie soprattutto a carico dell’apparato respiratorio.
L’amianto è un potente agente cancerogeno, in grado di provocare tumori del polmone, della pleura o del peritoneo.
Il rischio è maggiore quando si opera su materiali contenti amianto (demolizioni, manutenzioni, riparazioni, ecc.) senza adeguate protezioni o su materiali di amianto non trattati in maniera idonea.
Per questo è importante individuare le zone in cui è presente, sorvegliandone le condizioni e proteggendo tutte le persone che possano avere a che fare con esso.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sulla pagina del Ministero della salute nella sezione link di questa pagina.
La disciplina normativa è contenuta nella legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione e l'utilizzazione di materiali contenenti amianto (art. 1), anticipando le direttive europee in materia. In base alla legge n. 257 del 1992 il proprietario di un immobile nel quale sono presenti materiali contenenti amianto deve garantire che gli stessi siano mantenuti in condizioni di sicurezza, riducendo al minimo la possibilità di rilascio di polveri e fibre di amianto che espongano a rischio le persone (lavoratori, inquilini, vicini, utenti, cittadini).
Censimenti provinciali
Il censimento dell'amianto, previsto dall’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e disciplinato dal D.M. 18 marzo 2003, n. 101, consiste nella mappatura completa della presenza dell’amianto sul territorio nazionale e nell’individuazione degli interventi di bonifica urgenti e necessari.
In attuazione della predetta disciplina la Giunta provinciale ha definito le modalità per la mappatura della presenza di amianto sul territorio provinciale con la deliberazione n. 1756 di data 1 settembre 2006, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2367 del 2 ottobre 2009 e n. 3014 di data 30 dicembre 2011.
Il censimento e i suoi aggiornamenti sono svolti in collaborazione tra la Provincia, l’Azienda sanitaria, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’Ambiente e i Comuni. Inoltre, per facilitare la mappatura delle coperture nelle aree più densamente popolate, nel 2010 la Provincia si è avvalsa della tecnica Mivis, che permette analisi di riprese aeree iperspettrali.
In parallelo all’attività di censimento, con la deliberazione n. 3014 di data 30 dicembre 2011, successivamente modificata dalla deliberazione n. 775 di data 20 aprile 2012, la Provincia ha approvato le “Linee Guida per la definizione dell'indice di degrado”.
L’indice di degrado è un indicatore che considera molti parametri tra i quali lo stato di conservazione, l’anno di posa, la vicinanza di luoghi di vita e di lavoro, o altri obiettivi sensibili quali scuole, ospedali, centri di aggregazione.
La procedura per l’attribuzione dell’indice di degrado è finalizzata a valutare lo stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e, conseguentemente, a definire le azioni di monitoraggio o di bonifica necessarie. Detto in altri termini, in base all’indice di degrado si prevede se:
- non è nessun intervento di bonifica,
- è necessario eseguire la bonifica entro 3 anni,
- è necessario eseguire la bonifica entro 12 mesi.
Con deliberazione n. 2157 di data 27 novembre 2015 è stato approvato l'elenco dei siti contenenti amianto dove era prevista la bonifica urgente o la rivalutazione periodica. Tenuto conto dei nuovi sopralluoghi e delle bonifiche effettuate, l’elenco è stato successivamente aggiornato con le deliberazioni n. 1677 di data 13 ottobre 2017, n. 801 di data 30 maggio 2019, n. 2046 di data 13 dicembre 2019, n. 76 di data 28 gennaio 2022; n. 560 di data 31 marzo 2023, n. 393 di data 28 marzo 2024.
Per promuovere la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, la Provincia ha altresì previsto misure di sostegno, disciplinate dall’articolo 45 quinquies del Testo Unico Provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 87 n. 1-4/Leg.
Come verificare la presenza di amianto
Per tutelare la nostra salute è importante sapere se i materiali che ci circondano contengono amianto.
La presenza di amianto in un materiale compatto può essere sospettata sulla base delle sue caratteristiche visive: è comunque più facile individuare il cemento amianto (coperture in “eternit”) che il vinilamianto (certi pavimenti in “linoleum”).
In molti casi è possibile ottenere informazioni sulla natura del materiale chiedendole a chi lo ha installato o recuperando i documenti di acquisto
Cosa fare
Il proprietario dell’immobile segnala la presenza di amianto all’Azienda sanitaria, che verifica e attribuisce l’indice di degrado, cui consegue individuazione gli interventi da realizzare. Il modulo per la richiesta di sopralluogo è reperibile nella sezione link di questa pagina.