Discipline bionaturali
La legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7, detta disposizioni per la valorizzazione delle discipline bionaturali, attraverso il coordinamento tra gli operatori e la qualificazione dell’offerta dei relativi servizi.
L’articolo 2 delle citata legge provinciale definisce le discipline bionaturali come quelle attività e pratiche, non aventi carattere di prestazione sanitaria, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Il medesimo articolo 2 assegna alla Giunta provinciale il compito di individuare le discipline bionaturali.
Normativa
- Legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7: "Norme in materia di discipline bionaturali"
- Deliberazione n. 1456/2017: Ulteriori disposizioni attuative della legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7 "Norme in materia di discipline bionaturali"
- Deliberazione n. 1908/2017: Istituzione del tavolo provinciale delle discipline bionaturali (Art. 5)
- Deliberazione n. 1909/2017: Istituzione dell'elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali (Art. 3 comma 3)
- Deliberazione n. 296/2018: Approvazione della "Disciplina dell'organizzazione e funzionamento del Tavolo provinciale delle discipline bio naturali"...
- Deliberazione n. 1336/2018: Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1456 dell'8 settembre 2017
- Deliberazione n. 1337/2018: Approvazione del "Codice etico e deontologico...", "Disciplina degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi...
- Determinazione n. 257/2019: Istituzione dell'elenco provinciale dei Soggetti che offrono formazione nelle Discipline Bio Naturali (Art. 3 comma 1 L...