Provincia autonoma di Trento

Contributo per progetti innovativi o sperimentali

Richiesta di contributo per finanziare progetti innovativi o sperimentali volti a realizzare iniziative di promozione della salute negli ambiti del movimento inteso come attività fisica, della sana alimentazione, della lotta al fumo, del consumo moderato di alcol e dell’inclusione sociale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Piano per la Salute del Trentino 2015-2025.

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Chi può richiederlo

Art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8

Albo delle organizzazioni di volontariato
1. La Provincia istituisce l'albo delle organizzazioni di volontariato. L'albo si articola in due sezioni:

a) per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del disagio sociale nonché quelli volti
alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;

b) per le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale non compresi tra quelli indicati nella lettera a).

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo. La Provincia rende pubblici i dati raccolti con la domanda presentata ai sensi del comma 3, compresi i dati personali previsti dal medesimo comma 3, lettera c).

3. Le organizzazioni che intendono chiedere l'iscrizione all'albo debbono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto di costituzione, il quale deve prevedere l'elettività delle cariche sociali, la democraticità della gestione dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilità e sul patrimonio e la devoluzione dei propri beni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare;

b) una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività;

c) copia dell'ordinamento interno, con l'indicazione delle persone cui è conferita la presidenza o la direzione;

d) una relazione sugli interventi già attuati ed un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.

4. omissis

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per poter fruire dei benefici della presente legge. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dall'albo. Essa, come pure l'eventuale rifiuto di iscrizione, è disposta con provvedimento motivato.

5 bis. Gli enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 81 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998", il cui statuto sia conforme ai requisiti di cui al comma 3, salvo quanto disposto dal comma 5 ter, sono iscritti nella sezione b) dell'albo previa presentazione di domanda, corredata da copia dello statuto.

5 ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ai fini di cui al comma 5 bis lo statuto deve prevedere che, in caso di cessazione dell'attività, i beni dell'ente gestore siano devoluti ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare ovvero ad altri soggetti, per essere destinato a fini di pubblica utilità.

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1988, N. 24
Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale

Art. 3
(Definizione di cooperative sociali)
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
2. Esse operano attraverso le seguenti attività d’impresa, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio:
a) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1991, n. 14
Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento

Art. 39
Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento
1. Presso la Giunta provinciale è istituito un registro di soggetti idonei al convenzionamento.

2. Nel registro possono essere iscritte, previa domanda, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato e le altre istituzioni private che intendono concorrere al raggiungimento degli obiettivi e all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di cui alla presente legge.

3. All'iscrizione nel registro provvede la Giunta provinciale previo accertamento del possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti:
a) svolgimento nel territorio provinciale di attività socio-assistenziale senza fini di lucro;
b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa ed operativa;
c) svolgimento di regolare attività di carattere socio-assistenziale da almeno un anno.

4. Per i soggetti che utilizzano personale dipendente l'iscrizione al registro è inoltre subordinata al rispetto delle norme che disciplinano i contratti di lavoro.

5. Il venir meno anche di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 o del rispetto delle norme di cui al comma 4 o la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dal registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento.

6. L'iscrizione nel registro dei soggetti già convenzionati con la Provincia per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è disposta in modo diretto previa domanda dei medesimi.

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 11.
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni

1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Art. 7. (Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

LEGGE PROVINCIALE SUL VOLONTARIATO
Legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8
Valorizzazione e riconoscimento del volontariato

Art. 3 bis
Registro delle associazioni di promozione sociale
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) la Provincia istituisce e tiene aggiornato il registro delle associazioni di promozione sociale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale fissa i termini e stabilisce le modalità di iscrizione al registro.

3. Di ogni iscrizione è data comunicazione al comune nel cui territorio ha sede l'associazione.

4. Per quanto non previsto da quest'articolo, alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni della legge n. 383 del 2000.

L’art.90 della L. 289/2002 sancisce che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la forma di:
-associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica;
-associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica;
-società sportiva dilettantistica di capitali;
-cooperativa senza scopo di lucro.

Perché un ente dovrebbe scegliere una forma al posto dell’altra?

Le differenze tra l’associazione e la società sportiva

Sicuramente una associazione sportiva dilettantistica ha una procedura di costituzione più snella ed economica, una gestione contabile facilitata e gode di agevolazioni fiscali rilevanti.
La società sportiva dilettantistica mantiene alcuni dei vantaggi fiscali delle ASD (è uno dei suoi punti di forza), ma ha anche dei lati meno positivi:
-la costituzione è più complessa e onerosa;
-la contabilità da tenere è quella prevista dal codice civile;
-deve prevedere tutele sanitarie, assicurative e di sicurezza.

Bisogna valutare caso per caso quale inquadramento giuridico sia più consono alla struttura che si intende creare e alle attività che si vogliono svolgere.

Inoltre, teoricamente è possibile trasformare una ASD in SSD, ma anche qui bisogna valutare bene per capire se sia concretamente fattibile o meno.

Deliberazione Giunta provinciale n. 91 del 27 gennaio 2017
Registro provinciale delle persone giuridiche private: aggiornamento delle direttive per la tenuta del Registro

LEGGE PROVINCIALE SULLE POLITICHE SOCIALI
Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13

Art. 3
Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali
1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
2. Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti e, con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche l'erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 36 bis, 37 e 38 e dall'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992).
3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:
a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;
b) le famiglie;
c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;
e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale