Provincia autonoma di Trento

Dispensari farmaceutici

I dispensari farmaceutici sono strutture sanitarie funzionali a garantire la disponibilità di medicinali nelle località del territorio della Provincia autonoma di Trento prive di una farmacia, in particolare nelle aree montane e a minore densità abitativa.

I dispensari sono disciplinati dalla normativa statale in materia di assistenza farmaceutica, in particolare dalla Legge n. 221 del 1968, e sono regolati nella Provincia autonoma di Trento dall’articolo 4 del Decreto del presidente della provincia 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg e dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 142 del 1999.

I dispensari farmaceutici operano nell’ambito del Servizio Sanitario Provinciale e sono organizzati in raccordo con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (ASUIT).

Esistono due tipologie di dispensari:

1. Dispensari “ordinari”
Sono istituiti nel caso in cui la farmacia prevista dalla pianta organica non è stata aperta.

2. Dispensari “stagionali”
Sono istituiti nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, in aggiunta alle farmacie esistenti. In questo caso i dispensari sono aperti nel periodo di alta stagione per far fronte all'aumento temporaneo della popolazione.

Come viene istituito un dispensario?

L'istituzione di dispensari farmaceutici è deliberata dalla Giunta provinciale su domanda dei comuni interessati, previo parere dell'Azienda sanitaria e dell'ordine provinciale dei farmacisti. Il termine di apertura del dispensario è di 180 giorni.

L'istituzione di un dispensario farmaceutico è deliberata tenendo conto delle condizioni di accessibilità al servizio farmaceutico da parte dell'utenza del centro abitato interessato, con particolare riferimento ai collegamenti del servizio di trasporto pubblico.

Per l’istituzione del dispensario, il titolare si impegna a garantire lo svolgimento del servizio per un periodo di tempo minimo non inferiore a due anni (vedi art. 4 del Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg.).

Chi gestisce il dispensario?

La gestione dei dispensari è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. In caso di rinuncia dell'avente diritto, la gestione del dispensario spetta ad altro titolare secondo il criterio della vicinanza. In assenza di disponibilità dei titolari il dispensario può essere gestito dal Comune.

L’attività è svolta nel rispetto dei requisiti di sicurezza, corretta conservazione e tracciabilità dei farmaci, sotto il controllo delle autorità sanitarie competenti.

I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Ci sono vincoli orari da rispettare?

Il dispensario deve rimanere aperto almeno 3 giorni alla settimana, per non meno di 2 e non più di 4 ore giornaliere, da effettuare in unico turno antimeridiano o pomeridiano.

I giorni e l'orario di apertura del dispensario, nonché la riduzione dell'orario di apertura della farmacia principale, su richiesta del farmacista, sono fissati dal sindaco ovvero d'intesa dai sindaci, qualora farmacia e dispensario gestiti dal medesimo titolare siano ubicati in Comuni diversi.