Provincia autonoma di Trento

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).

I LEA previsti dal DPCM 12 gennaio 2017

Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza.

Il nuovo Decreto sostituisce infatti integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta.

Il provvedimento, che rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e Società scientifiche, è stato predisposto in attuazione della Legge di stabilità 2016, che ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA.

Il DPCM 12 gennaio 2017 e gli allegati che ne sono parte integrante:

  • definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;
  • descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza;
  • ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket;
  • innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete (fino all'entrata in vigore dei nuovi nomenclatori, per la specialistica ambulatoriale resta valido l'elenco di prestazioni allegato al DM 22 luglio 1996 e per la protesica quello allegato al DM n. 332/1999).
I Tre grandi Livelli individuati dal DPCM

Il DPCM individua tre grandi Livelli:

Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; in particolare:
  • sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
  • tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
  • sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • salute animale e igiene urbana veterinaria;
  • sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
  • sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
  • attività medico legali per finalità pubbliche.
Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio, così articolati:
  • assistenza sanitaria di base;
  • emergenza sanitaria territoriale;
  • assistenza farmaceutica;
  • assistenza integrativa;
  • assistenza specialistica ambulatoriale;
  • assistenza protesica;
  • assistenza termale;
  • assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
  • assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
Assistenza ospedaliera, articolata nelle seguenti attività:
  • pronto soccorso;
  • ricovero ordinario per acuti;
  • day surgery;
  • day hospital;
  • riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
  • attività trasfusionali;
  • attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
  • centri antiveleni (CAV).

Nel testo del DPCM il Capo IV è dedicato specificatamente all'Assistenza sociosanitaria, il Capo VI è dedicato all'Assistenza specifica a particolari categorie.

La Provincia autonomai, come ha fatto fino a oggi, può garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA, utilizzando risorse proprie.

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