Provincia autonoma di Trento

Soggetti iscritti al Registro di cui all’articolo 39 della LP 14/1991

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1991, n. 14
Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento

Art. 39
Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento
1. Presso la Giunta provinciale è istituito un registro di soggetti idonei al convenzionamento.

2. Nel registro possono essere iscritte, previa domanda, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato e le altre istituzioni private che intendono concorrere al raggiungimento degli obiettivi e all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di cui alla presente legge.

3. All'iscrizione nel registro provvede la Giunta provinciale previo accertamento del possesso, da parte del richiedente, dei seguenti requisiti:
a) svolgimento nel territorio provinciale di attività socio-assistenziale senza fini di lucro;
b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa ed operativa;
c) svolgimento di regolare attività di carattere socio-assistenziale da almeno un anno.

4. Per i soggetti che utilizzano personale dipendente l'iscrizione al registro è inoltre subordinata al rispetto delle norme che disciplinano i contratti di lavoro.

5. Il venir meno anche di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 o del rispetto delle norme di cui al comma 4 o la cessazione dell'attività comporta la cancellazione dal registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento.

6. L'iscrizione nel registro dei soggetti già convenzionati con la Provincia per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è disposta in modo diretto previa domanda dei medesimi.

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Data
29/04/2020