Provincia autonoma di Trento

Organizzazioni del terzo settore rappresentate da Organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo previste dall’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8

Art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8

Albo delle organizzazioni di volontariato
1. La Provincia istituisce l'albo delle organizzazioni di volontariato. L'albo si articola in due sezioni:

a) per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del disagio sociale nonché quelli volti
alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;

b) per le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale non compresi tra quelli indicati nella lettera a).

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo. La Provincia rende pubblici i dati raccolti con la domanda presentata ai sensi del comma 3, compresi i dati personali previsti dal medesimo comma 3, lettera c).

3. Le organizzazioni che intendono chiedere l'iscrizione all'albo debbono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto di costituzione, il quale deve prevedere l'elettività delle cariche sociali, la democraticità della gestione dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilità e sul patrimonio e la devoluzione dei propri beni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare;

b) una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività;

c) copia dell'ordinamento interno, con l'indicazione delle persone cui è conferita la presidenza o la direzione;

d) una relazione sugli interventi già attuati ed un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.

4. omissis

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per poter fruire dei benefici della presente legge. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dall'albo. Essa, come pure l'eventuale rifiuto di iscrizione, è disposta con provvedimento motivato.

5 bis. Gli enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 81 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998", il cui statuto sia conforme ai requisiti di cui al comma 3, salvo quanto disposto dal comma 5 ter, sono iscritti nella sezione b) dell'albo previa presentazione di domanda, corredata da copia dello statuto.

5 ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ai fini di cui al comma 5 bis lo statuto deve prevedere che, in caso di cessazione dell'attività, i beni dell'ente gestore siano devoluti ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare ovvero ad altri soggetti, per essere destinato a fini di pubblica utilità.

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Data
29/04/2020