Provincia autonoma di Trento

Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 L. 383/2000 o in quelli previsti dall’art. 3bis LP 8/1992;

LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Art. 7. (Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

LEGGE PROVINCIALE SUL VOLONTARIATO
Legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8
Valorizzazione e riconoscimento del volontariato

Art. 3 bis
Registro delle associazioni di promozione sociale
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) la Provincia istituisce e tiene aggiornato il registro delle associazioni di promozione sociale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale fissa i termini e stabilisce le modalità di iscrizione al registro.

3. Di ogni iscrizione è data comunicazione al comune nel cui territorio ha sede l'associazione.

4. Per quanto non previsto da quest'articolo, alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni della legge n. 383 del 2000.

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Data
29/04/2020