Provincia autonoma di Trento

Altri soggetti del terzo settore (art. 3, c. 3, lett. d LP 27 luglio 2007, n. 13

LEGGE PROVINCIALE SULLE POLITICHE SOCIALI
Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13

Art. 3
Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali
1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell'attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
2. Per le finalità di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti e, con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche l'erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 36 bis, 37 e 38 e dall'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992).
3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l'autonoma iniziativa dell'individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:
a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;
b) le famiglie;
c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;
e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale

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Data
29/04/2020