Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
Con la Legge n. 219/2017 entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (o legge sul testamento biologico), lo Stato italiano riconosce ai cittadini la facoltà di esprimere volontà precise rispetto alle future scelte di cura in previsione di un’eventuale incapacità di farlo direttamente.
L’articolo 4 introduce infatti la possibilità di redigere le proprie DAT, ovvero le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), attraverso le quali il cittadino può formalizzare indicazioni rispetto ai trattamenti sanitari, agli accertamenti diagnostici e alle scelte terapeutiche a cui intende dare o rifiutare il consenso nel caso in cui non fosse più in grado di esprimersi e prendere decisioni autonomamente.
Le DAT (indicate anche comunemente come testamento biologico o biotestamento) esprimono le volontà anticipate delle singole persone per le prestazioni sanitarie che si vogliono ricevere e quelle a cui si vuole rinunciare nel caso in cui non si potesse decidere autonomamente riguardo alle proprie cure sanitarie.
Tutti i cittadini maggiorenni capaci di intendere e di volere possono redigere una disposizione anticipata di trattamento.
Le DAT possono essere redatte sotto forma di documento cartaceo o, in caso le condizioni di salute non lo consentano, possono essere espresse anche attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi che agevolino la comunicazione della persona con disabilità.
Le DAT sono validate con:
- atto pubblico, cioè mediante un documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
- scrittura privata autenticata, cioè mediante un documento sottoscritto alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato
- scrittura privata semplice, cioè sottoscritta in modo autonomo con firma autografa
Le DAT possono essere modificate e revocate in ogni momento con le medesime forme con cui sono state espresse.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta e tassa.
Le DAT devono essere consegnate personalmente dal firmatario presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza. L’ufficiale di stato civile non può partecipare alla redazione del documento né dare indicazioni sul come farlo: egli si limita alla verifica dell’identità e della residenza del firmatario, alla registrazione del documento e alla consegna di una ricevuta al firmatario con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’Ufficio.
Elemento costitutivo ma non obbligatorio delle DAT è la nomina di un fiduciario, ovvero di un garante del rispetto delle volontà espresse dalla persona che lo ha designato e che viene chiamato a rappresentare il firmatario nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il nominativo del fiduciario deve essere indicato nella DAT e firmato per accettazione.