Provincia autonoma di Trento

Standard qualitativi e requisiti organizzativi

Art. 1 Principi generali

I presenti criteri disciplinano la procedura di iscrizione e realizzazione sul territorio provinciale di attività formative, previste dalla legge provinciale 22 aprile 2013 n. 7, qui di seguito denominata “Legge provinciale” svolte da Soggetti a ciò legittimati e senza alcun onere finanziario per la Provincia.

Le attività formative sono rivolte agli studenti e alle studentesse maggiorenni che abbiano assolto agli obblighi connessi al diritto dovere all’istruzione e alla formazione professionale.

Art. 2 Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco provinciale e alla realizzazione dei corsi nelle Discipline Bio Naturali

Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco provinciale i Soggetti pubblici o privati in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere, anche a titolo non esclusivo, l’attività di formazione in Discipline Bio Naturali fra le finalità istituzionali;
  • disporre di sede/i formativa/e e dell’aula/e didattica/che nell’ambito del territorio della Provincia. Per sede formativa si intende lo spazio destinato ad attività di direzione, coordinamento, progettazione e amministrazione delle attività; per aula didattica si intende lo spazio destinato all’erogazione dei servizi formativi, di cui il richiedente può anche non disporre in via permanente; la sede formativa non corrisponde necessariamente con la sede legale e non coincide con l’aula didattica potendo però ricomprenderla;
  • idoneità della sede/i formativa/e e dell’aula/e didattica/che, relativamente alle dimensioni dei locali, alle attrezzature e agli strumenti didattici alle vigenti norme in materia di igiene, sanità e sicurezza; a tal fine si specifica che l’aula in cui vengono tenuti i corsi deve avere un rapporto spazio/alunno/a non inferiore a 1,50 mq;
  • disporre di personale docente con rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione professionale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e/o avente titolo di studio e/o di lavoro per convalidarne la professionalità, la competenza e l’esperienza coerenti rispetto alla didattica dell’attività formativa;
  • presenza di un responsabile didattico avente titolo di studio ed esperienza professionale coerenti rispetto alla didattica dell’attività formativa;
  • disporre di un sito web istituzionale nel quale vengano pubblicati gli atti fondamentali, ovvero: Statuto, Regolamenti interni, Codice etico e deontologico, Percorsi formativi offerti, Elenco docenti e Responsabile didattico;
  • tenere un registro docenti;
  • tenere un Registro del corso in cui vengano annotate le presenze e le assenze (che non devono superare il 20% del monte ore totale del corso monotematico e/o del percorso formativo ai fini del conseguimento dell’attestato finale) degli studenti e delle studentesse, firma dei docenti e argomenti trattati;
  • fornire agli studenti o alle studentesse un libretto curriculare;
  • svolgere cicli completi di formazione della Disciplina Bio Naturale di riferimento, nel pieno rispetto dei profili e piani formativi definiti dalla Provincia autonoma di Trento, allegati parte integrante del presente documento;
  • rilasciare un’attestazione di frequenza che dovrà recare i seguenti elementi: denominazione e firma del Soggetto, dati anagrafici corsista, denominazione del percorso formativo, data e luogo del rilascio. Inoltre l’attestazione dovrà essere corredata da un Allegato ove si specifichi che il percorso è stato realizzato secondo gli standard formativi definiti a livello provinciale e/o nazionale e che il Soggetto risulta iscritto nell’elenco previsto dall’art. 3 della L.P. 22 aprile 2013, n. 7 e dalle successive disposizioni provinciali attuative.
Art. 3 Termini e modalità per la presentazione della domanda e documentazione da presentare

La domanda di iscrizione, redatta nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo e in conformità alla modulistica predisposta dalla Struttura provinciale competente, disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento all’indirizzo: www.modulistica.provincia.tn.it, è presentata in qualsiasi momento, alla predetta struttura provinciale, dal legale rappresentante del Soggetto di cui al precedente punto 2.

La domanda può essere:

  • consegnata a mano o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Dipartimento Salute e solidarietà sociale (Via Gilli, n. 4 – 8° piano – 38121 Trento).
  • trasmessa per via telematica a mezzo e-mail (allegando documento di identità del sottoscrittore) o posta elettronica certificata all’indirizzo: dip.salute@pec.provincia.tn.it .
Documentazione da allegare alla domanda:

Alla domanda deve essere allegata, pena l’irricevibilità, la seguente documentazione:

a) scheda descrittiva dell’attività formativa, riportante le seguenti informazioni:

  • denominazione dell’attività formativa (deve trattarsi dell’attività formativa ricadente nella legge provinciale 22.04.2013 n. 7 e dei provvedimenti attuativi);
  • nominativo del personale docente con l’indicazione della materia insegnata, dell’esperienza professionale e dei titoli di studio, culturali o professionali posseduti;
  • nominativo del responsabile didattico con l’indicazione dell’esperienza professionale e dei titoli di studio, culturali o professionali posseduti;
  • descrizione del profilo professionale, offerta formativa e requisiti di ammissione;
  • durata, articolazione e contenuti didattici dell’attività formativa;
  • modalità di verifica e valutazione dei percorsi formativi;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante:

  • la presenza, anche a titolo non esclusivo, dell’attività di formazione fra le finalità istituzionali;
  • la disponibilità della sede/i formativa/e;
  • garanzia della disponibilità dell’aula/e didattica/che e il titolo di disponibilità (esempio titolo di proprietà, contratto di locazione o altro titolo di godimento);
  • l’idoneità dei locali adibiti all’attività formativa e didattica alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza;
  • l’impegno a conferire incarichi esclusivamente a docenti e personale direttivo selezionato tra i professionisti con documentata esperienza nella disciplina o nelle Discipline Bio Naturali oggetto del percorso formativo;
  • la presenza di un responsabile didattico avente titolo di studio ed esperienza professionale coerenti rispetto alla didattica dell’attività formativa;

c) in calce alla domanda devono essere rese anche le dichiarazioni di impegno concernenti i seguenti aspetti:

  • rispetto degli standard formativi definiti a livello provinciale e/o nazionale;
  • accettazione in ogni momento del controllo da parte della Provincia Autonoma di Trento in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati nonché fornire tutta la documentazione e ogni informazione richiesta a tal fine;
  • mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati per l’iscrizione nell’elenco per tutto il periodo di svolgimento dell’attività formativa nonché la comunicazione alla Struttura provinciale competente delle modificazioni relative ai requisiti dichiarati entro trenta giorni dal loro verificarsi;
  • sussistenza di una adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi con l’esercizio dell’attività formativa;
Art. 4 Valutazione delle domande

L’istruttoria delle domande è effettuata dalla Struttura provinciale competente attraverso l’esame della documentazione presentata.

La valutazione si sostanzia nella verifica della presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto richiedente.
Il procedimento di iscrizione nell’elenco si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda con il provvedimento di concessione o di diniego dell’iscrizione nell’Elenco provinciale.

Nell’adozione del provvedimento di iscrizione la Struttura provinciale competente acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Tavolo in attuazione dell’art. 5 dell’allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale
d.d. 22 febbraio 2018 n . 296.

Art. 5 Durata ed effetti dell’iscrizione

L’iscrizione nell’elenco e l’autorizzazione delle attività formative è valido dalla data di adozione del provvedimento fino alla sua eventuale revoca che è disposta in caso di perdita di uno o più requisiti previsti dal presente documento. Il provvedimento di revoca deve essere adottato previo parere obbligatorio ma non vincolante del Tavolo.

Art. 6 Attività di vigilanza

Al fine di consentire alla Provincia di esercitare la funzione di vigilanza in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti previsti il Soggetto che ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco e l’autorizzazione alla realizzazione dei corsi dovrà fornire alla Provincia medesima tutte le informazioni dalla stessa richieste. Nell’esercizio della funzione di vigilanza la Provincia può avvalersi del supporto del Tavolo anche in riferimento alla valutazione di segnalazioni provenienti da terzi circa la violazione o il venir meno dei requisiti previsti.

Art. 7 Disposizioni finali

Al fine di assicurare il regolare svolgimento del procedimento di iscrizione e una più puntuale definizione degli adempimenti di ordine organizzativo e amministrativo connessi alla funzione di vigilanza, il Dirigente della Struttura provinciale competente emana specifiche disposizioni gestionali, ai sensi della legge provinciale 3.04.1997 n. 7 e ss.mm.ii., anche con finalità integrative di quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni.

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