Discipline bionaturali
La legge provinciale 22 aprile 2013, n. 7, detta disposizioni per la valorizzazione delle discipline bionaturali, attraverso il coordinamento tra gli operatori e la qualificazione dell’offerta dei relativi servizi.
L’articolo 2 delle citata legge provinciale definisce le discipline bionaturali come quelle attività e pratiche, non aventi carattere di prestazione sanitaria, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Il medesimo articolo 2 assegna alla Giunta provinciale il compito di individuare le discipline bionaturali.