Provincia autonoma di Trento

Fascicolo sanitario elettronico (FSE)

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. È come un cassetto virtuale dove è riposta e ordinata tutta la documentazione sanitaria del cittadino. In seguito alle modifiche normative introdotte dal D.L. 34/2020 il FSE di tutti gli assistiti è attivato per legge, come di seguito spiegato.

Cosa c’è di nuovo?

Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha modificato l’art. 12 del D.L. 179/2012 nel senso che tutte le prestazioni sanitarie fruite dagli assistiti devono alimentare automaticamente il FSE.

Come meglio descritto di seguito, tale alimentazione non determina alcun automatismo circa la possibilità di accesso e di lettura di tali documenti da parte dei soggetti e degli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e del Servizio sanitario provinciale, sia al di fuori degli stessi. Detti soggetti non possono accedere al FSE se non previa acquisizione di apposito consenso (c.d. consenso alla consultazione), che può essere sempre revocato.

Resta ovviamente fermo il diritto riconosciuto all’assistito dalla disciplina di settore di oscurare singoli dati o documenti, che non saranno più consultabili attraverso il Fascicolo da parte degli altri soggetti che lo prenderanno in cura.

L’esercizio del diritto di oscuramento, il mancato consenso alla consultazione, così come la successiva revoca, non pregiudicano il diritto all'erogazione di alcuna prestazione sanitaria.

Sul punto anche il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato quanto sopra riportato nella comunicazione dell’11 gennaio 2021 ( https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9516732 ).

I trattamenti effettuati dalla Provincia autonoma di Trento

Con riferimento all’accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR, si rappresenta che la Provincia autonoma di Trento tratta, come definito dall’art. 12 commi 2 e 6 del D.L. 179/2012, i dati personali di cui al Fascicolo sanitario per finalità

  • di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
  • di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Quali dati personali tratta?

La Provincia autonoma di Trento può accedere ai dati consultabili attraverso il FSE, senza tuttavia poter consultare i dati identificativi diretti dell’assistito, e più precisamente senza conoscere:

  • nome e cognome;
  • codice fiscale;
  • giorno e mese di nascita per gli assistiti con età superiore all'anno compiuto;
  • giorno di nascita per gli assistiti con età inferiore all'anno compiuto;
  • estremi di documenti di identità;
  • via e numero civico di residenza o di domicilio;
  • recapiti, telefonici o digitali, personali;
  • copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;
  • informazioni non strutturate di tipo testuale;
  • informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video).

La Provincia autonoma di Trento, pertanto, effettua trattamenti di dati personali pseudonimizzati, ovvero con modalità tali che non consentono l’immediata e diretta associazione all’anagrafica della persona cui si riferiscono e ne rendono inattuabile, a mezzo degli ordinari strumenti a disposizione degli operatori, l’estrazione di copia.

La Provincia autonoma di Trento non comunica i dati personali dell’assistito a soggetti terzi.

I dati dell’assistito sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

Non esistono processi decisionali automatizzati effettuati a mezzo del Fascicolo sanitario elettronico.

Con riferimento ai diritti riconosciuti in capo agli interessati si rinvia all’informativa per il trattamento dei dati personali presente alla pagina https://www.apss.tn.it/Privacy .

I trattamenti effettuati dai Soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali/provinciali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie

I Soggetti del Servizio sanitario nazionale/provinciale, in primis l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché tutti gli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito possono accedere al suo FSE per finalità di cura solo se l’assistito ha prestato uno specifico consenso.

Quali dati sono trattati?

Attraverso il FSE il personale sanitario che ha in cura l’assistito può accedere ai dati e ai documenti sanitari relativi a referti, lettere di dimissione ospedaliera, prescrizioni, ecc., riferiti agli eventi sanitari occorsi all’assistito.

La base giuridica del trattamento

Come già evidenziato, sulla base della normativa vigente, a partire dal 19 maggio 2020, il FSE si alimenta automaticamente con i dati delle prestazioni erogate all’assistito, ma è consultabile solo dallo stesso. Affinché sia consultabile anche da parte del personale sanitario che lo prende in cura è infatti necessario uno specifico consenso (consenso alla consultazione).

Il Consenso alla consultazione del FSE

Il consenso è richiesto per permettere la consultazione dei dati e documenti sanitari attraverso il FSE da parte dei soggetti e degli esercenti le professioni sanitarie, tenuti al segreto professionale o comunque all'obbligo di segretezza, che prenderanno in cura l’assistito, sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e del Servizio sanitario provinciale, sia al di fuori degli stessi.

Il mancato consenso alla consultazione del FSE non comporta conseguenze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ma non permette in via ordinaria ai professionisti sanitari che prendono in cura l’assistito di consultare il suo FSE e quindi di acquisire informazioni utili per una cura più sicura e appropriata. In caso di mancato consenso alla consultazione, infatti, i documenti accessibili attraverso il FSE sono visibili soltanto dall’assistito.

Il cittadino può esprimere il consenso alla consultazione anche online, direttamente accedendo al proprio FSE con l’apposita funzionalità della Cartella clinica del cittadino (TreC), anche attraverso la relativa applicazione mobile. Di seguito le ulteriori modalità di espressione del consenso alla consultazione del FSE:

  • in occasione degli accessi alle strutture dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
  • presso l’ambulatorio del proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.

L’assistito potrà revocare il consenso alla consultazione con le medesime modalità con cui lo ha in precedenza prestato. La revoca del consenso determina la disabilitazione della consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE da parte dei soggetti precedentemente autorizzati, senza conseguenze in ordine all’erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi socio-sanitari regionali.

Che cosa si può fare con il proprio Fascicolo sanitario elettronico?

Con il FSE è possibile visualizzare e stampare i propri documenti (prescrizioni, referti, ecc…), ma anche avere a disposizione una serie di servizi on line accessibili dalla piattaforma TreC che permettono, tra l’altro, di:

  • prenotare on line visite ed esami specialistici;
  • modificare o disdire gli appuntamenti prenotati on line;
  • pagare on line i ticket sanitari e visualizzare le ricevute dei pagamenti;
  • scegliere o cambiare il medico di famiglia;
  • caricare documenti sanitari.
Quali sono i vantaggi nell'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico?

Il Fascicolo sanitario elettronico rappresenta un'opportunità:

  • per avere la propria storia clinica disponibile in formato digitale, aggiornata e consultabile in ogni momento;
  • per condividerla, su propria insindacabile scelta, con i professionisti e le strutture coinvolte nel processo di cura.

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