Provincia autonoma di Trento

Corso di formazione specifica in medicina generale 2025/2028: Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Forze Armate e Guardia di finanza

Avviso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2025/2028 di medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 19 comma 5bis del D.L. n. 76/2020, convertito in L 120/2020, così come modificato dall’articolo 23 del D.L. n. 228/2021. (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1006 di data 11 luglio 2025).

Art. 1 – Contingente

1. Nella Provincia autonoma di Trento è indetto il presente avviso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2025 – 2028, fuori del contingente numerico e senza borsa di studio, di medici in servizio nei Corpi Nazionali della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanzia.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l’ammissione al corso il candidato deve:

  • essere in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia
  • essere iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana
  • essere medico in servizio permanente effettivo con almeno 4 anni di anzianità di servizio in uno dei seguenti Corpi nazionali: Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Forze armate e della Guardia di finanzia

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al corso.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione dovrà essere prodotta esclusivamente tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 di data 14 dicembre 2020 e s.m., all’indirizzo PEC serv.personalesanitarioeuniversita@pec.provincia.tn.it , specificando nell’oggetto “domanda per l’ammissione al corso di formazione in medicina generale 2025/2028 ai sensi del D.L. n. 76/2020 e s.m.”. La domanda deve essere redatta avvalendosi del modulo allegato al presente avviso.

2. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla approvazione del presente Avviso da parte della Giunta provinciale. Per “termine di presentazione della domanda” si intende la data della ricevuta inviata dal Server di Posta Elettronica Certificata provinciale al Server di Posta Elettronica Certificata del candidato.

3. Il candidato può fare domanda di ammissione al corso ai sensi del D.L. n. 76/2021 e s.m. in una sola Regione/ Provincia autonoma.

4. Per l’ammissione al corso, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

  • di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia
  • di essere iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana
  • di essere medico in servizio permanente effettivo con almeno 4 anni di anzianità di servizio in uno dei seguenti Corpi nazionali: Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Forze armate e della Guardia di finanzia.

Inoltre, nella domanda il candidato dichiara di essere a conoscenza:

  • di quanto disposto dall’articolo 23 del D.L. n. 228/2021: “Le ore di attività svolte (…) in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall’articolo 26 comma 1 del decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l’attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l’obbligo di frequenza dell’attività didattica di natura teorica”
  • che durante il corso è tenuto a seguire l’attività didattica di natura teorica con le stesse modalità di frequenza e di valutazione previste per gli altri medici in formazione;
  • che il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale avverrà con le modalità previste dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 368/1999 e sm e del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 e s.m. (superamento con esito positivo di tutte le fasi formative previste dal corso, predisposizione della tesi e discussione della stessa in sede di colloqui finale)

5. Nella domanda inoltre il candidato comunica il nominativo e i recapiti del responsabile dell’amministrazione di appartenenza competente a redigere e trasmettere alla Scuola di formazione specifica in medicina generale di Trento la certificazione in ordine all’attività di servizio prestata, validandone i contenuti ai fini del riconoscimento quale attività pratica, ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., da computare nel monte ore del corso.

6. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata:

  • copia di un documento di identità in corso di validità, a pena di inammissibilità della domanda.
  • attestato di servizio con indicata la decorrenza

7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile all’interessato) che costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, al seguente indirizzo PEC serv.personalesanitarioeuniversita@pec.provincia.tn.it precisando nell’oggetto il seguente riferimento: “Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2025-2028: ammissione ai sensi del D.L. n. 76/2021 e s.m.”.

8. L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande o dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal candidato che presenta la domanda, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e s.m. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, sottoscrivendo l’apposita modulistica allegata alla domanda.

Art. 5 - Cause di non ammissione al corso

1. Non sono ammessi alla formazione i candidati che risultano non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2.

2. La non ammissione sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all’indirizzo pec indicato nella domanda. In caso di mancata comunicazione di un indirizzo pec valido e funzionante, la mancata ammissione sarà ritenuta validamente notificata se spedita a mezzo posta con raccomandata A.R. all’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda.

Art. 6 - Ammissione al corso

1. Il Servizio professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università ammette al corso triennale 2025 – 2028 ai sensi del D.L. n. 76/2021 e s.m i candidati che hanno regolarmente presentato domanda e dichiarato i requisiti previsti dal presente Avviso e provvede a comunicare all’indirizzo pec del candidato detta ammissione.

2. Per i candidati ammessi al corso, la formazione inizia entro il mese di dicembre 2025, con durata di 36 mesi come previsto dal Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il sostituto dirigente del Servizio professioni sanitarie, formazione e rapporti con le Università.