Disturbi specifici di apprendimento DSA

La legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, prevedendone la definizione, la diagnosi e assicurando la formazione nelle scuole e le misure educative e di supporto.

La stessa legge, all’art. 3, comma 1 dispone che la diagnosi dei DSA sia effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale.

Le regioni e le province autonome nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

La legge provinciale 26 ottobre 2011, n. 14 “Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento” stabilisce, all’articolo 2, che nell’ambito della definizione dei livelli essenziali di assistenza il servizio sanitario provinciale assicuri la valutazione e il trattamento dei DSA attraverso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari o i soggetti accreditati e convenzionati con la stessa.

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