Il presente Codice è l’insieme delle norme di comportamento alle quali i soggetti che offrono formazione in DBN (di seguito soggetti) devono attenersi nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.
Le disposizioni del Codice Etico e Deontologico, di cui sopra, definiscono i comportamenti da tenersi in ordine a:
Ogni Soggetto si impegna a garantire la trasparenza del proprio operato e la veridicità delle proprie dichiarazioni pubbliche, con speciale riguardo alle informazioni relative all’offerta formativa. A tal fine:
A tal proposito, quale supporto nella migliore interpretazione e nell’osservanza del presente punto, si allega un documento esplicativo (allegato 1) sulla Pubblicità Ingannevole, che è parte integrante di questo Codice Etico e Deontologico.
In particolare ogni Soggetto ha l’obbligo di indicare con chiarezza, nella propria comunicazione al pubblico:
Tutti i Soggetti si impegnano ad assumere una condotta rivolta al rispetto dei diritti fondamentali della persona, qualunque ne sia la provenienza o condizione sociale, culturale, etnica, religiosa e spirituale, con particolare riferimento ai diritti contemplati dal codice civile e all’integrità fisica e morale dell’utente/discente.
In particolare ogni Soggetto dovrà tener conto di:
I Soggetti si impegnano a operare con lealtà e correttezza nei confronti degli altri Soggetti che operano nel settore delle DBN e di rispettare l’ambito professionale di altri settori e attività.
Il presente Codice Etico e Deontologico si intende privo di forza giuridica, ma con valore di codice di auto-disciplina.
A tal proposito, per ogni eventuale inosservanza che dovesse emergere a carico di un Soggetto, la Provincia autonoma di Trento procederà, previa istruttoria e sentito il Tavolo delle DBN, a rivolgere un invito al Soggetto inadempiente, finalizzato a far cessare il comportamento o l’azione difforme.
Qualora il Soggetto non adempisse all’invito si procederà all’esclusione del Soggetto dall’elenco.
Codice etico e deontologico dei soggetti che offrono formazione in discipline bio naturali (DBN)
Nei confronti della pubblicità ingannevole, i Soggetti che offrono formazione in DBN della Provincia autonoma di Trento si dotano di uno strumento di auto-disciplina per intervenire autonomamente o in aggiunta alle eventuali sanzioni di Legge, nei casi in cui vengano lesi i principi del Codice Etico e Deontologico, dei diritti del Consumatore Cliente/Utente e quelli della concorrenza.
I Soggetti riconoscono che la pubblicità ingannevole è un atto contrario alla correttezza professionale, realizzato per indurre in errore il Consumatore, Cliente/Utente influenzandone le decisioni con informazioni false, tendenziose o incomplete.
Con riferimento alle leggi vigenti, la pubblicità ingannevole è disciplinata nell’ordinamento dai D. Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 (disciplina relativa alla tutela professionale “Attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CEE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”) e D. Lgs. 2 agosto 2007 n. 146 (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno).
In osservanza dei principi dettati dall’art. 20 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 per “pubblicità ingannevole” deve intendersi “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico, ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM – detta anche Anti Trust) può intervenire per la cessazione di una pubblicità ingannevole con vari strumenti fino a sospendere l’attività dell’impresa. Anche il Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana (C.A.P.), accettato dalla quasi totalità degli operatori pubblicitari italiani e dai loro clienti, all’art. 2 (Pubblicità Ingannevole) dispone che la “pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i Consumatori, Clienti/Utenti per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni palesemente iperboliche.”