Piano sanitario provinciale

Il piano provinciale per la salute dei cittadini è il principale strumento della programmazione sanitaria.

Il piano provinciale per la salute, approvato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, determina, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi del piano sanitario nazionale e del programma di sviluppo provinciale, le strategie d'intervento in materia sanitaria e socio-sanitaria. In particolare stabilisce:
a) i principi e gli indirizzi di politica sanitaria e gli obiettivi di salute;
b) le modalità di attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e i livelli aggiuntivi da garantire sul territorio provinciale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
c) i requisiti organizzativi e strutturali dell'offerta assistenziale provinciale;
d) i progetti strategici per lo sviluppo del servizio sanitario provinciale, compresi gli indirizzi per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
e) le aree assistenziali dove favorire l'integrazione dell'offerta provinciale con quella delle regioni confinanti;
f) le modalità d'integrazione e coordinamento tra le azioni di competenza dei gestori dei servizi sanitari e sociali;
g) la pianificazione socio-sanitaria, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006;
h) le risorse necessarie all'erogazione delle prestazioni garantite e la loro eventuale riallocazione in relazione agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti;
i) gli strumenti di valutazione del servizio sanitario provinciale, inclusi gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione degli utenti;
j) le modalità di verifica periodica dello stato di attuazione del piano.
La struttura provinciale competente elabora il progetto di piano, dopo aver acquisito le proposte espresse, entro sessanta giorni dalla richiesta, dai consigli per la salute, dal consiglio sanitario provinciale e, relativamente alle determinazioni in materia socio-sanitaria, dalla commissione provinciale per l'integrazione socio-sanitaria prevista dall'articolo 42 della legge provinciale sulle politiche sociali.La Giunta provinciale adotta il progetto di piano e lo trasmette al Consiglio delle autonomie locali, alle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, al consiglio sanitario provinciale, alla commissione per la convivenza fra uomo e animale, al comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e a quelle rappresentative dei pazienti. Le proposte di modifica o integrazione del progetto di piano sono inviate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto.La Giunta provinciale trasmette il progetto di piano, assieme alle proposte pervenute, alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento; decorso inutilmente il termine la Giunta provinciale può approvare il piano.Il piano, una volta approvato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.Il piano è aggiornato decorsi tre anni dalla sua approvazione e, in ogni caso, in occasione dell'approvazione del piano sanitario nazionale. L'efficacia del piano precedente è prorogata fino all'entrata in vigore del nuovo piano.La Giunta provinciale assicura il coordinamento del piano provinciale per la salute con il piano sociale provinciale previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali.