Obiettivi specifici

Nel sistema ordinamentale stabilito dalla legge provinciale n. 10/1993 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale), la Giunta provinciale definisce la politica per la salute, le azioni di indirizzo e di controllo e determina le condizioni di finanziamento del Servizio sanitario provinciale, mentre l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (ente strumentale) ha il compito di assicurare il funzionamento efficace ed efficiente delle strutture e lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione necessarie alla tutela ed al mantenimento della salute dei singoli e della comunità trentina.

In questo quadro istituzionale e a norma dell'articolo 7, comma 5, della legge provinciale n. 10/1993, la Giunta provinciale - nell'esercizio delle competenze di pianificazione strategica - assegna annualmente all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, oltre agli obiettivi generali costituiti dall'erogazione dei livelli di assistenza sanitaria (essenziali e aggiuntivi) e dal rispetto del vincolo di bilancio, diversi “obiettivi specifici” di miglioramento, riqualificazione, razionalizzazione e sviluppo del Servizio sanitario provinciale .

La Giunta provinciale determina, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili con riguardo alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale della Provincia e gli obiettivi specifici e temporalmente definiti che dovranno essere raggiunti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'anno successivo, riguardo agli indirizzi ed obiettivi generali stabiliti nel Piano sanitario provinciale e negli altri atti di programmazione sanitaria.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari elabora il proprio Bilancio di previsione annuale e pluriennale con annesso il "Programma annuale di attività" - il cui contenuto è riferito a tutte le attività e funzioni svolte dalla medesima e quindi sia alle attività di mantenimento (ordinarie) che a quelle di sviluppo (innovative) - che deve essere formulato nel rispetto delle determinazioni di riparto del Fondo sanitario provinciale, di quelle contenute nel Piano sanitario provinciale, di quelle adottate dalla Giunta provinciale con il citato provvedimento di assegnazione degli obiettivi specifici, nonché delle altre indicazioni contenute in direttive provinciali a valenza programmatoria volte a definire e disciplinare specifici ambiti o forme di assistenza.

La Giunta provinciale, dopo averne approvato il Programma annuale di attività e il bilancio di previsione, procederà nell'assegnazione all'Azienda sanitaria dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni attribuitele dalla legge.
Gli obiettivi specifici:

  • tengono conto degli orientamenti generali esplicitati, a livello centrale, attraverso la definizione delle linee strategiche di evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale;
  • costituiscono momento attuativo delle strategie individuate dalla Giunta provinciale (nelle "Linee guida programmatiche in materia di politiche per la salute") e - conseguentemente e coerentemente - di quanto previsto nei documenti a valenza programmatica di più recente approvazione che costituiscono riferimento principale in attesa dell'approvazione del "Piano per la salute dei cittadini";
  • sono ascrivibili alle seguenti aree di intervento: promozione della salute e prevenzione delle malattie; patologie prioritarie e gruppi di popolazione da tutelare; livelli di assistenza sanitaria e organizzazione dei servizi; strategie per il miglioramento dei servizi;
  • danno ulteriore impulso alla concreta realizzazione di azioni che rispondono alle principali esigenze del Servizio sanitario trentino al fine di garantirne il mantenimento e favorirne lo sviluppo a beneficio della comunità e dei singoli.