Salvo diverse determinazioni connesse alla natura delle prestazioni, espressamente indicate nelle disposizioni specifiche, l'assistito può beneficiare delle prestazioni una volta all'anno. Di principio le prestazioni di cui alla presente normativa sono aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza, fatte salve le disposizione specifiche che possono qualificare la prestazione come sostitutiva.