Livelli di assistenza

Il decreto legislativo 502/1992 definisce i Livelli essenziali di assistenza (LEA) come l'insieme delle prestazioni e delle attività che il Servizio sanitario nazionale, attraverso le risorse pubbliche raccolte con la fiscalità generale, è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di compartecipazione alla spesa (ticket) , perché presentano, per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate.

Pertanto, sono escluse dai Lea:

  • le prestazioni, i servizi e le attività che non rispondono a necessità di assistenza;
  • le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono utilizzate in modo inappropriato rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti;
  • le prestazioni che, a parità di beneficio per i pazienti, comportano un impiego di risorse superiore ad altre.

Il 23 febbraio 2002 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 - emanato in attuazione della legge n. 405 - che definisce i Livelli essenziali di assistenza (LEA) ed elenca:

  • le attività e le prestazioni incluse nei Livelli (l'allegato 1);
  • quelle escluse (l'allegato 2 – A);
  • quelle che possono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale solo a particolari condizioni (allegati 2 B e 2 C).


Il DPCM 29 novembre 2001 inoltre:

  • fornisce indicazioni particolari per l'applicazione dei Lea (l'allegato 3);
  • descrive il ruolo delle Regioni in materia di Lea (l'allegato 4);
  • riporta gli impegni assunti dalle Regioni per la riduzione delle liste di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero (l'allegato 5 inserito con il DPCM 16 aprile 2002).

Il DPCM. 28 novembre 2003 ha modificato il decreto sui Lea, inserendo nei Livelli alcune certificazioni mediche precedentemente escluse.

I LEA, ovvero le attività e le prestazioni da garantire - attraverso un'interazione funzionale di strutture, risorse e professionisti - sono ricondotti a tre macro aggregati :

1. assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro , che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività e ai singoli: promozione e educazione alla salute, profilassi delle malattie infettive e parassitarie, attività di prevenzione rivolte alla persona, vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, programmi di diagnosi precoce, tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro, sanità pubblica veterinaria, tutela igienico-sanitaria di alimenti e bevande e sorveglianza e prevenzione nutrizionale, attività di valutazione e di certificazione medico-legale;

2. assistenza distrettuale , che comprende tutte le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio e le strutture semiresidenziali e residenziali: assistenza sanitaria di base, assistenza farmaceutica (farmacie territoriali), assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare, assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale, assistenza integrativa, assistenza protesica, assistenza termale;

3. assistenza ospedaliera , che comprende le attività di emergenza/urgenza e pronto soccorso, le attività di ricovero ospedaliero per acuti nei diversi regimi (ordinario, day hospital, day surgery) e le attività di ricovero in lungodegenza e riabilitazione.
Le prestazioni, le attività e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello "essenziale" garantito a tutti i cittadini.

Le Regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelli inclusi nei LEA.

I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, pur confermando l'universalità del Servizio Sanitario Nazionale che da corpo al "diritto alla salute", vengono a connotarlo con un elemento di "selettività" e vanno intesi:

1. come base condivisa di interventi che ciascuna regione/provincia deve garantire per assicurare una distribuzione equa dell'offerta sanitaria su tutto il territorio nazionale, a prescindere dai diversi modelli assistenziali scelti e attuati e indipendentemente dalle scelte operate sull'organizzazione dei servizi nei rispettivi ambiti territoriali;

2. come gli ambiti di attività sanitaria (territoriale, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, socio-sanitaria, ecc.) che una comunità, in relazione al proprio livello socio-economico e culturale, intende garantire alla popolazione di riferimento.

La Giunta provinciale ha definito i livelli di assistenza sanitaria individuando, in particolare:

  • i livelli essenziali di assistenza, a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, recependo, con specifiche eccezioni e precisazioni contenute in apposite linee guida, i livelli individuati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001;
  • i livelli aggiuntivi di assistenza, a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Provinciale e residenti in provincia di Trento, come stabiliti dalla normativa provinciale, dai provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione della stessa e dagli atti di programmazione sanitaria provinciale generali e specifici. In particolare, va segnalato che in ambito provinciale risultano erogate ulteriori prestazioni sanitarie aggiuntive ai sensi di quanto disposto all'articolo 68 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in base al quale la Giunta provinciale, annualmente, disciplina condizioni, limiti e modalità di accesso.

Va segnalato che i livelli di assistenza non possono essere fissati una volta per tutte ma necessitano invece di essere modificati in relazione a nuove esigenze della collettività e dei singoli nonché all'evoluzione scientifica e tecnologica, proseguendo nel processo di "monitoraggio" e, conseguentemente di "manutenzione" dei livelli nell'ottica di rispondere ai principi di efficacia e appropriatezza delle prestazioni e di sostenibilità del sistema.

L'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.