Spesa sanitaria in conto capitale
La legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 prevede, all'articolo 6 bis, che la Giunta provinciale con proprio provvedimento detti gli indirizzi e il contenuto dei programmi degli investimenti sanitari, tenuto conto delle risorse stanziate al Fondo Sanitario Provinciale di parte capitale.
Annualmente, in sede di riparto del predetto Fondo Sanitario Provinciale, è adottato il programma degli investimenti per quanto attiene agli acquisti di attrezzature sanitarie, di attrezzature economali e di presidi protesici. Per gli investimenti di edilizia la normativa provinciale in materia di programmazione settoriale - in particolare, l'articolo 14, lettera f) del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. e ss. mm. - individua il Piano degli investimenti di edilizia sanitaria quale piano pluriennale di legislatura.



