Fondo sanitario

L'articolo 6 bis, comma 1, della legge sul servizio sanitario provinciale dispone che "Al finanziamento delle funzioni e delle attività di competenza del servizio sanitario, svolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 2 o da altri enti ed organismi, si provvede con il fondo sanitario provinciale ".
Gli stanziamenti per gli interventi a carico del fondo sanitario provinciale sono iscritti in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, nella misura necessaria per assicurare i livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché le prestazioni aggiuntive.
Compete alla Giunta provinciale stabilire annualmente, in coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale - distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale - i principi e i vincoli di utilizzo , i criteri e le modalità di remunerazione delle prestazioni e di erogazione dei finanziamenti assegnati nonché gli indirizzi per l'elaborazione dei programmi di attività e il contenuto dei programmi d'investimento.
Per quanto concerne la programmazione e il finanziamento dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, entro il 31 ottobre dell'anno precedente rispetto a quello di riferimento, la Giunta provinciale determina gli obiettivi specifici che la stessa Azienda dovrà raggiungere nell'anno successivo e fissa l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, avuto riguardo alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.
Con deliberazione n. 2941 del 3 dicembre 2009 la Giunta ha determinato le risorse finanziarie disponibili per l'attività dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e i relativi vincoli di utilizzo, per consentire alla medesima di adottare il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e il bilancio di previsione pluriennale 2010-2012 .