Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e modificazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
Presentazione domande di autorizzazione
La domanda di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture sanitarie e/o socio sanitarie e per la modificazione di quelle esistenti, deve essere presentata e sottoscritta dal soggetto - persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica - titolare di attività sanitaria e/o socio-sanitaria. La domanda deve essere presentata:
a) al Comune competente per territorio nel caso di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
b) alla Provincia nei casi non previsti alla lettera a).
Gli studi professionali non sono considerati strutture e pertanto non sono soggetti all'autorizzazione alla costruzione, modifica ed esercizio di attività sanitaria.
Costituiscono eccezione gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie. Con riferimento a tali strutture, che assumono la veste di ambulatori, deve essere richiesta l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria.
Gli esercenti le professioni sanitarie, anche se non soggetti ad autorizzazione, anno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio al Comune sul cui territorio il medesimo è aperto. Alla comunicazione va allegata la certificazione del titolo di studio posseduto.
Nel caso di strutture che costituiscono articolazioni operative di una struttura centrale, le domande relative all'autorizzazione delle strutture periferiche, se rientranti nella competenza dei Comuni vanno presentate agli stessi. Con specifico riferimento ai laboratori privati di analisi aventi punti di prelievo in più Comuni, l'autorizzazione deve comunque essere richiesta al comune territorialmente competente.
Laddove si tratti di strutture per la cui autorizzazione alla costruzione o modifica siano contestualmente competenti la Provincia e i Comuni in relazione alle diverse tipologie di servizi sanitari e/o socio-sanitari presenti nella medesima struttura, la domanda deve essere rivolta alla Provincia, che all'atto dell'autorizzazione informerà il Comune interessato per le parti di competenza.
La domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture o alla modifica di quelle esistenti deve essere presentata anche per le strutture per le quali, alla data di avvio delle nuove procedure autorizzative, non sia stato dato ancora inizio ai relativi lavori.
Nel caso, invece, che in tale data i lavori abbiano avuto inizio, il soggetto titolare è tenuto a presentare denuncia alla Provincia o al Comune, a seconda della competenza, nella quale deve essere specificata la natura, la data di inizio e la presumibile data di ultimazione dei lavori in corso.
Nel caso di subentro di un nuovo titolare deve essere presentata la domanda di voltura dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto subentro. Fino alla determinazione circa la domanda di voltura si intende operante l'autorizzazione esistente.
Esame domande di autorizzazione
Gli uffici della Provincia o dei Comuni, secondo la competenza, provvedono a:
verificare la correttezza e la completezza delle domande;
invitare, se del caso, con nota scritta i richiedenti a riformulare o completare la domanda;richiedere al dirigente del Servizio provinciale competente in materia di programmazione sanitaria, con nota scritta alla quale va allegata copia della domanda pervenuta, di esprimere il parere di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture così come definiti negli atti di programmazione approvati dalla Giunta provinciale. Il dirigente in parola formula il parere di compatibilità entro il termine ordinario di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, trasmettendolo quindi al Comune interessato per il proseguimento del procedimento.Le richieste di autorizzazione per la nuova costruzione o modifica di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie sono soggette ad imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione ai sensi delle norme vigenti
Per la validità delle domande il richiedente deve sottoscrivere la richiesta e gli elenchi della documentazione presentati a corredo. I competenti uffici dovranno, quindi, rilasciare al richiedente ricevuta delle domande presentate.
L'eventuale richiesta scritta di chiarimenti sulla domanda o di integrazione della stessa interrompe i termini del procedimento dalla data della medesima sino alla data di ricevimento della relativa risposta o dei documenti integrativi.
Adozione dei provvedimenti di autorizzazione
A seconda della competenza, il dirigente del Servizio provinciale preposto alle autorizzazioni o il sindaco del Comune interessato, o suo delegato, acquisito il parere di compatibilità, rilascia o nega motivatamente l'autorizzazione.
Viceversa i provvedimenti rilasciati dal dirigente del Servizio provinciale competente, sono trasmessi in copia al Comune interessato, anche al fine di consentire il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza comunale in materia edilizia.
Il termine per l'adozione del provvedimento autorizzatorio è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Obbligo di notifica dei provvedimenti di autorizzazione
Del provvedimento di autorizzazione deve essere data comunicazione al richiedente.
Contestualmente alla loro adozione i provvedimenti di autorizzazione assunti dal Sindaco, o suo delegato, sono trasmessi in copia, ove possibile anche con modalità telematica, al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni, secondo le procedure con lo stesso concordate.
Viceversa i provvedimenti rilasciati dal dirigente del Servizio provinciale competente sono trasmessi in copia al Comune interessato, anche ai fini di consentire il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza comunale in materia edilizia.



