Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria

Presentazione delle domande di autorizzazione
La domanda di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitarie e/o socio sanitarie, deve essere presentata e sottoscritta dal soggetto - persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica - titolare di attività sanitaria e/o socio-sanitaria.
La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria deve essere presentata:
a) al Comune competente per territorio nel caso di:
strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
studi odontoiatrici;
studi medici;
studi di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie;
b) alla Provincia nei casi non previsti alla lettera a).
La domanda deve contenere:

  • le generalità o la ragione sociale del richiedente e la precisa denominazione della struttura;
  • il tipo di struttura e l'attività per cui si chiede l'autorizzazione ovvero l'elencazione delle attività che si intendono svolgere;
  • le generalità ed il titolo di studio del professionista che assume la direzione sanitaria della struttura;
  • la sede e l'orario di apertura della struttura; per le strutture che svolgono un'attività stagionale, deve esserne specificato anche il periodo di apertura.

Alla domanda deve essere allegata altresì la seguente documentazione:

  • la planimetria dei locali in scala 1:100, con relazione in ordine alla destinazione d'uso, in duplice copia;
  • l'attestato di abitabilità/agibilità dei locali;
  • il regolamento sanitario interno concernente le modalità di ammissione degli utenti e le norme di funzionamento dei servizi, di pronta assistenza sanitaria per tutto l'orario di apertura e di organizzazione dei servizi generali;
  • la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parete del direttore sanitario;
  • la dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti minimi di cui al regolamento.

Per quanto riguarda la presentazione di specifica documentazione a corredo della richiesta si precisa che:
a. le planimetrie e le relazioni tecniche, di cui all'articolo 5 comma 3 lett. a) del regolamento, devono essere vistate da un tecnico abilitato e devono riportare per ogni spazio la destinazione d'uso; a quest'ultimo proposito devono essere evidenziati in pianta gli spazi dedicati alle funzioni operative, le cui denominazioni corrispondono a quelle delle liste di controllo nonchè gli spazi dedicati alle attività di supporto ossia ai servizi di sostegno alle attività sanitarie e/o socio-sanitarie vere e proprie (servizi amministrativi, di lavanderia, di cucina, ecc);
b. i documenti di attestazione rilasciati da terzi devono essere almeno in copia conforme all'originale;
c. l'attestazione del possesso dei requisiti minimi generali e specifici, di cui all'articolo 5 comma 3 lett. e) del regolamento, consiste in una dichiarazione con la quale il soggetto titolare:

  • elenca i requisiti posseduti così come individuati nelle liste di controllo;
  • specifica, nel caso di strutture di tipo ambulatoriale e ospedaliero, le funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie svolte nell'ambito di ciascuna funzione operativa;
  • precisa le dimensioni di ciascuna funzione operativa con rinvio alle destinazioni d'uso riportate sulle planimetrie e con l'indicazione dell'eventuale numero complessivo dei posti letto suddivisi tra posti letto a destinazione residenziale e a destinazione semi-residenziale o diurna nonché nel caso di strutture residenziali, ove previsto, suddivisi tra posti di minore o maggiore intensità assistenziale.

d. nei casi in cui i requisiti minimi organizzativi precisino i parametri numerici del personale, deve essere allegata la dotazione organica del personale in servizio distinto per qualifica e carico orario; nel caso di strutture con funzioni miste e cioè con funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie e con funzioni sociali e/o residenziali alberghiere, deve altresì essere segnalato il numero di unità di personale impiegato in via esclusiva per le attività sanitarie e/o socio-sanitarie specificandone, anche in termini equivalenti, il complessivo carico orario.
Nel caso di strutture che costituiscono articolazioni operative di una struttura centrale, le domande relative all'autorizzazione delle strutture periferiche, se rientranti nella competenza dei comuni vanno presentate agli stessi. Con specifico riferimento ai laboratori privati di analisi aventi punti di prelievo in più Comuni, l'autorizzazione deve dunque essere richiesta al comune territorialmente competente.
Nel caso di strutture per la cui autorizzazione all'esercizio sono contestualmente competenti la Provincia e i Comuni in relazione alle diverse tipologie di servizi sanitari e/o socio-sanitari presenti nella medesima struttura, la domanda deve essere rivolta alla Provincia, che all'atto dell'autorizzazione informerà il Comune interessato per le parti di competenza.

Esame domande di autorizzazione
Gli uffici della Provincia o dei Comuni, a seconda della competenza, provvedono a:

  • verificare la correttezza e la completezza delle domande;
  • invitare, se del caso, con nota scritta i richiedenti a riformulare o completare la domanda.

L'eventuale richiesta scritta di chiarimenti sulla domanda o di integrazione della stessa interrompe i termini del procedimento dalla data della medesima sino alla data di ricevimento della relativa risposta o dei documenti integrativi.
I predetti uffici procedono inoltre alla verifica del possesso dei requisiti minimi:

  • direttamente per tutti i requisiti la cui sussistenza sia riscontrabile in via amministrativa sulla base della documentazione prodotta;
  • avvalendosi, per la verifica dei requisiti soggetti ad apprezzamento tecnico, del Nucleo di valutazione all'uopo costituito presso la Provincia, con provvedimento della Giunta provinciale n. 2132 di data 29 agosto 2003.

Nel caso in cui in corso di istruttoria vengano riscontrate incongruenze nella documentazione presentata o non perfetta corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato, gli uffici competenti invitano con nota scritta il richiedente a chiarire le incongruenze o le difformità rilevate.
Il periodo intercorrente tra la data di richiesta in parola e la data di ricevimento dei chiarimenti sospende i termini del procedimento.
Se la difformità è accertata dal Nucleo di valutazione, lo stesso trasmette copia della richiesta di chiarimenti anche al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni o al Comune interessato.
Spetta agli uffici preposti al rilascio dell'autorizzazione valutare, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione, le motivazioni addotte dal richiedente a giustificazione del non dovuto possesso di uno o più requisiti in relazione alla specificità della struttura.
Qualora non si ritenga accoglibile la motivazione addotta dal richiedente lo stesso è invitato, con nota scritta, ad acquisire il requisito mancante e a dare in proposito riscontro.
Il periodo intercorrente tra la data del predetto invito e la data di riscontro all'invito medesimo interrompe i termini del procedimento.
Nel caso di domanda di autorizzazione all'esercizio per strutture esistenti, in sede di prima applicazione delle nuove procedure, eventuali requisiti minimi carenti possono essere soddisfatti attraverso appositi programmi di adeguamento.

Adozione dei provvedimenti di autorizzazione
A seconda della competenza, il dirigente del Servizio provinciale preposto alle autorizzazioni o il sindaco del Comune interessato, o suo delegato, acquisite le risultanze delle verifiche amministrative e tecniche, adotta i provvedimenti di rilascio o di diniego motivato dell'autorizzazione.
Nell'autorizzazione viene specificata la tipologia della struttura, nonché le funzioni operative e, nel caso di strutture di tipo ambulatoriale o ospedaliero, le rispettive funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie afferenti ad ogni funzione operativa.
In particolare per ogni funzione operativa deve essere specificata la localizzazione strutturale e, ove ricorra, il complessivo numero dei posti letto come dichiarati in domanda e suddivisi tra posti letto a destinazione residenziale e a destinazione semi-residenziale o diurna nonché nel caso di strutture residenziali, ove previsto, suddivisi tra posti di minore o maggiore intensità assistenziale.

Obbligo di notifica dei provvedimenti di autorizzazione
Del provvedimento di autorizzazione deve essere data comunicazione al richiedente.
I provvedimenti di autorizzazione assunti dal Sindaco o suo delegato, contestualmente alla loro adozione, sono trasmessi in copia, ove possibile anche con modalità telematica, al Servizio provinciale competente in materia di autorizzazioni secondo le procedure con lo stesso concordate.
Per conoscenza i provvedimenti rilasciati dal dirigente del Servizio provinciale competente sono trasmessi in copia al Comune interessato.