Perché l'autorizzazione sanitaria

L'esigenza di una valutazione sistematica della qualità dei servizi sanitari si è sviluppata in tempi relativamente recenti, ma ha già acquisito la dovuta centralità anche nell'ambito della normativa che disciplina il Servizio sanitario nazionale. Sono infatti state poste le basi per l'introduzione di strumenti di valutazione e promozione della qualità dell'attività, i quali sono essenziali per l'innovazione e il miglioramento delle pratiche professionali, dell'organizzazione dei servizi, del governo della sanità.
Il provvedimento di riordino del Servizio Sanitario Nazionale - decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - ha così reimpostato radicalmente il rapporto tra il cittadino e gli erogatori di servizi sanitari e tra questi ultimi e la pubblica amministrazione. Il cittadino è libero di scegliere tra una pluralità di erogatori, i quali devono assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di qualità, garantite e verificate attraverso gli strumenti dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
Nello specifico le modificazioni e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 229/1999 hanno sviluppato e sistematizzato l'intera materia dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale in un'articolata sequenza di istituti strettamente collegati e da considerare in modo unitario: tale sequenza si avvia con l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio e continua con l'accreditamento e gli accordi contrattuali, per concludersi con l'esercizio delle attività di controllo.
In particolare il D.Lgs. 502/1992, e s.m., prevede un sistema di autorizzazione per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che intendono svolgere attività sanitaria o socio-sanitaria: è definibile come il provvedimento col quale, verificato il possesso di prestabiliti requisiti minimi, si rende lecito l'esercizio della attività sanitaria da parte di qualsiasi soggetto.
I requisiti minimi sono stati definiti col D.P.R. 14/1/1997 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".
Un sistema di accreditamento di tipo istituzionale (definito e rilasciato dalle regioni) per le strutture sanitarie e socio sanitarie che intendono operare nell'ambito del SSN, ed è definibile come il provvedimento col quale, verificata l'esistenza di determinati requisiti di qualità, ulteriori rispetto a quelli per la autorizzazione, si riconosce ai soggetti già autorizzati la possibilità di erogare prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
L'effettiva possibilità di erogare prestazioni da parte di soggetti privati accreditati è subordinata all'instaurazione di specifici accordi contrattuali che consentono e regolano l'erogazione di prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale
Alla luce di queste considerazioni emerge la differenza fra autorizzazione e accreditamento, che è data essenzialmente dal fatto che l'autorizzazione rappresenta la soglia rigorosa di garanzia al di sotto della quale non è consentito esercitare attività socio-sanitarie, mentre l'accreditamento costituisce un livello superiore di impegno richiesto affinché il cittadino possa avere la garanzia che il soggetto erogatore presenta elevati livelli qualitativi ed è allineato con le scelte della programmazione regionale.
In tal senso i requisiti di qualità richiesti al fine di poter essere accreditati sono diversi ed ulteriori rispetto ai requisiti minimi autorizzativi definiti dal DPR 14 gennaio 1997.
In Provincia di Trento l'applicazione delle norme relative ai requisiti minimi e all'accreditamento è disciplinata con le disposizioni dell'art. n. 43 della L.P. n. 3/1998 .
Col Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 30/48 del 27 novembre 2000 è stato approvato il Regolamento di esecuzione della predetta norma provinciale, col quale sono state disciplinate le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.
Il medesimo regolamento prevede altresì che, preliminarmente all'introduzione delle nuove procedure per l'autorizzazione, vengano individuati, su proposta della Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento, i criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi.
In data 1/07/2003 sono stati pubblicati i criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi approvati dalla Giunta provinciale, ed è stato quindi completato il quadro regolamentare previsto per l'avvio delle procedure per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie secondo le nuove modalità: l'istituto dell'autorizzazione è quindi entrato nella fase operativa.

  • Autorizzazione alla costruzione e alla modificazione

    La costruzione di nuove strutture sanitarie e/o socio-sanitarie e la modifica di quelle esistenti sono subordinate ad autorizzazione. Il rilascio di tale autorizzazione, a eccezione degli studi professionali, è subordinato alla verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito provinciale.

    Con il termine "costruzione" deve intendersi:

    • sia la realizzazione ex novo di una struttura per uso sanitario e/o socio sanitario;
    • sia l'acquisto o la locazione di un immobile esistente con eventuale adattamento da destinare a uso sanitario ex novo per l'esercizio di attività sanitarie e/o socio sanitarie ex novo da parte del richiedente.

    Con il termine "modificazione" deve invece intendersi, una delle seguenti fattispecie:

    • adattamento: per esecuzione di modifiche strutturali o tecnologiche, incidenti sulle funzioni originariamente autorizzate;
    • ampliamento: per aumento di posti letto / punti cura o per attivazione di funzioni aggiuntive;
    • trasformazione: per modifica funzioni già autorizzate o per cambio d'uso degli edifici destinati a nuove funzioni sanitarie;
    • trasferimento ad altra sede di attività già autorizzate.

  • Autorizzazione all'esercizio

    L'esercizio di attività sanitarie e/o socio sanitarie è subordinato ad autorizzazione e presuppone il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, generali e specifici, riportati nell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3403 di data 30 dicembre 2002 .
    L'autorizzazione ha perciò una evidente funzione di garanzia nei confronti del cittadino; le prestazioni sanitarie sono effettuate in strutture in cui è verificata una complessiva adeguatezza.