Chi deve presentare la domanda, a chi deve essere presentata, cosa deve essere autorizzato

Chi deve presentare la domanda
La domanda di autorizzazione per la costruzione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie o per l'esercizio di attività sanitarie e/o socio-sanitarie in una struttura, deve essere presentata e sottoscritta dal soggetto - persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica - titolare di attività sanitaria e/o socio-sanitaria.

A chi deve essere presentata la domanda
Il Comune è competente al ricevimento delle domande di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti, laddove trattasi di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Inoltre, il Comune è competente al ricevimento delle domande di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitaria nel caso di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché nei casi di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie;
La Provincia è competente al ricevimento di ogni altra domanda.

Cosa deve essere autorizzato
Nelle domande di autorizzazione i richiedenti devono esplicitare:
- per quale funzione strutturale richiedono l'autorizzazione;
- per quali funzioni operative, nell'ambito di ogni funzione strutturale, richiedono l'autorizzazione;
- quali funzioni sanitarie, nell'ambito di ciascuna funzione operativa e quando la loro indicazione sia prevista, sono oggetto di autorizzazione.

A tal fine si precisa che nella trattazione delle domande di autorizzazione, le attività sanitarie e socio-sanitarie sono convenzionalmente classificate in:
a) funzioni strutturali , con riferimento cioè al tipo di sede ove esse sono svolte, ossia ambulatoriali, ospedaliere, residenziali, di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, idrotermali e fitobalneotermali;
b) funzioni operative (dette anche "macroattività"), con riferimento cioè alle diverse modalità di erogazione; ad esempio, nell'ambito delle strutture di tipo ospedaliero, sono funzioni operative il Pronto soccorso, l'Area di degenza, il Reparto operatorio, ecc..
c) funzioni sanitarie e/o socio sanitarie , con riferimento alle specialità mediche o comunque alle discipline sanitarie; ad esempio, nell'ambito di strutture di tipo ospedaliero e in particolare nell'ambito della funzione operativa dell'Area di degenza, sono funzioni sanitarie quella pediatrica, quella geriatrica, quella di medicina generale, quella di chirurgia generale, ecc.
Costituisce oggetto della richiesta di autorizzazione ogni struttura sanitaria e/o socio-sanitaria ove viene esercitata qualsiasi attività sanitaria e/o socio sanitaria attraverso le funzioni strutturali, operative, sanitarie e/o socio sanitarie così come sopra individuata attraverso le funzioni strutturali, operative, sanitarie e/o socio sanitarie.

Ai fini dell'autorizzazione sanitaria costituisce perciò struttura :
a) l'edificio o il complesso di edifici a destinazione sanitaria e/o socio-sanitaria, che insistono su un'unica area o anche su più aree - purché fisicamente collegate con sottopassi, ponti o brevi vie di accesso -, intendendosi per area la superficie formata da particelle edificiali e/o particelle fondiarie contigue e adiacenti;
b) i locali siti in uno stesso edificio, non interamente a destinazione sanitaria e/o socio-sanitaria, purché intercomunicanti o comunque funzionalmente interconnessi e con accesso comune dall'esterno dell'edificio ospitante.
Si precisa inoltre che deve intendersi come studio il luogo destinato all'esercizio professionale del singolo medico; la titolarità e responsabilità sono direttamente riferibili al singolo professionista che vi esercita in forma autonoma la propria attività professionale privata e personale. Nello studio medico associato resta ferma la titolarità e responsabilità dei singoli professionisti sanitari associati.
L'ambulatorio è invece un istituto avente organizzazione e individualità propria ed autonoma, con o senza personalità giuridica, in cui il profilo organizzativo prevale su quello professionale. La titolarità della struttura può essere riferita anche a un soggetto diverso dai professionisti sanitari che vi operano. L'ambulatorio si caratterizza per la complessità tecnologica e organizzativa, con riferimento alla presenza di almeno due professionalità mediche che operano in modo integrato, nonché alle caratteristiche degli ambienti e delle attrezzature.